Sez. 2, Ordinanza n. 24253 del 30/07/2026 (Rv. 679139-01)
POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") - INEQUIVOCABILITA' | Giudizio di usucapione promosso dal possessore - Pendenza - Atto di disposizione del bene in favore di terzi compiuto da proprietario e conosciuto dal possessore - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Intervento del possessore nel negozio inter alios - Valutazione del giudice del merito sul riconoscimento della piena signoria del proprietario - Necessità. POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - In genere.
POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") - INEQUIVOCABILITA'
In pendenza del giudizio di usucapione promosso dal possessore, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore medesimo, non incide, in modo alcuno, sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, salva diversa valutazione del giudice di merito circa un'eventuale condotta attiva del soggetto che invoca l'acquisto a titolo originario, quale, ad esempio, il suo intervento nel negozio inter alios, tale da costituire riconoscimento della piena signoria del proprietario.
Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)