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Sez. 2 - , Sentenza n. 17380 del 16/06/2023 (Rv. 668060 - 01)

SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA | Costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Momento rilevante ai fini della costituzione della servitù - Stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell’appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario - Individuazione di tale tempo in caso di acquisto di uno dei fondi per usucapione - Pronuncia giudiziale dell’usucapione - Esclusione - Compimento del tempo necessario ad usucapire - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668060-01

SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.

Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)