diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004 (Rv. 577560 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elementi caratterizzati - Differenze da altri tipi di rapporto - Accertamento del giudice - Criteri - Qualificazione formale - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a rivendicata natura subordinata di rapporto sorto formalmente come associazione in partecipazione.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577560-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anché esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione, l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive e istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di rapporto quali, per un verso, l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso, l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2094, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2099, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2549, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2552, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2553, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)