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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 173 del 2015

Decisione
decisa il 2015-07-08, depositata il 2015-07-16
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:173
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 38513

  • Previdenza
  • Retroattività della legge
  • Diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche
  • Previsione che i termini di decadenza triennale e di prescrizione quinquennale, introdotti dal comma 1, lettera d), dell'articolo impugnato, siano retroattivamente applicabili "anche ai giudizi pendenti in primo grado", in luogo del termine ordinario decennale
  • Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata
  • Questione divenuta priva di oggetto
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i termini di decadenza triennale e di prescrizione quinquennale relativi al diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche (introdotti dal precedente comma 1, lett. d) siano retroattivamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado, in luogo dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la sentenza n. 69 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, che è stata così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, quando la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra P.R. e l'INPS con ordinanza del 28 gennaio 2014, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione dell'INPS; udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
punto 1
Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'adeguamento di una prestazione previdenziale - l'adito Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 98 del 2011; che la difesa dell'INPS, ha concluso per la manifesta inammissibilità della riferita questione.
punto 2
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 69 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, «nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, [della intera] lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»; che, dunque, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché con la citata sentenza la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), del suddetto d.l. si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzionale, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

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