Sez. 3, Ordinanza n. 15639 del 04/06/2024 (Rv. 671256-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Pretese creditorie aventi fonte in rapporto locativo - Importo contenuto entro il limite di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c. - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE
In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore).
Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)