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Sez. 3, Ordinanza n. 28393 del 27/10/2025 (Rv. 676631-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione del credito - Oggetto - Azioni relative al contratto presupposto o crediti derivanti da diverso titolo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676631-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

In tema di cessione del credito, il cessionario acquista, unitamente ad esso, solo i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto, mentre non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del contratto che costituisce fonte di tale credito, né, a fortiori, i crediti che trovano la propria fonte in titoli diversi, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che in una cessione in blocco di crediti in sofferenza rientrasse anche il credito risarcitorio già azionato dalla banca cedente nei confronti del notaio che aveva omesso di rilevare che i beni sui quali era stata costituita l'ipoteca a garanzia di uno dei crediti ceduti non era di proprietà del debitore).

Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)