Sez. 5 - , Ordinanza n. 22484 del 27/09/2017 (Rv. 645640 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 50 del 1992 - Società di persone - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, le agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di persone aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non rientrando queste ultime nella definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale", risultante dall'art. 12 della l. n. 153 del 1975, tenuto conto altresì dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, che ha richiesto la necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali, e considerato che l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, prevedendo un'eccezione al regime fiscale ordinario, ha parificato il trattamento tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale esclusivamente con riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e a quelle creditizie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 com. 2 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)