diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19931 del 25/09/2007 (Rv. 599354 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) | Azione di reintegrazione proposta dal detentore qualificato - Onere della prova del titolo a carico di chi agisce - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599354-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI)

Il detentore qualificato che agisce per la reintegrazione nel possesso deve provare il titolo dal quale trae origine tale detenzione, a differenza del semplice possessore al quale è sufficiente invocare il principio "possideo quia possideo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)