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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 283 del 1974

Decisione
decisa il 1974-12-05, depositata il 1974-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:283
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7531

  • Processo penale
  • Giudizio pretorile
  • Atti preliminari
  • Decreto di citazione
  • Cod. proc. pen., art. 409
  • Nomina diretta del difensore d'ufficio senza previo invito alla nomina di un difensore di fiducia
  • Assunta violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive la nomina del difensore d'ufficio all'imputato ad opera del pretore nel decreto di citazione a giudizio, senza il preventivo avviso ad esso imputato per la nomina di un difensore di fiducia). Cfr.: sent. n. 16 del 1970.

Norme impugnate

  • art. 409 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Milazzo nel procedimento penale a carico di Formica Giuseppe, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la nomina del difensore d'ufficio all'imputato da parte del pretore nel decreto di citazione a giudizio, senza il preventivo avviso ad esso imputato per la nomina di un difensore di fiducia, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
punto 2
Considerato che questione identica è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 197 del 1972 e manifestamente infondata con ordinanza n. 6 del 1974, in considerazione della natura speciale del procedimento penale dinanzi al pretore (sent. n. 16 del 1970); che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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