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Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 08/05/1968 (Rv. 333053 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - OMESSA ADOZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333053-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CON CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - OMESSA ADOZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Allorquando sia certo nella sua entita obiettiva il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale e correlativamente risulti non possibile, o, comunque, sommamente difficile, anche per ragioni di ordine meramente pratico, valutarne le conseguenze economiche tal che e consentito far ricorso alla liquidazione in via equitativa del danno il giudice e tenuto a dare adeguata ragione della mancata applicazione del disposto dell'art. 1226 cod.civ. (V. N. 2297-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)