Sez. 2, Sentenza n. 12382 del 25/05/2006 (Rv. 590105 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Diritto al risarcimento del danno - Insorgenza - Verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità contrattuale.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di danni esperita, nei confronti della venditrice, dalla società acquirente di vino destinato all'esportazione, sul presupposto che il tasso alcolometrico non possedeva la graduazione idonea, come invece concordato dalle parti, a consentire il rimborso d'imposta all'epoca previsto dal vigente regolamento europeo sulle esportazioni vinicole, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva escluso, nella liquidazione del danno, le pene pecuniarie al riguardo irrogate alla società acquirente dall'Amministrazione delle Finanze; ha conclusivamente affermato la S.C. che, in pendenza del gravame sull'opposizione alle ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, non avendo la società acquirente ancora effettuato il pagamento delle somme ingiunte, la diminuzione patrimoniale non poteva dirsi ancora sussistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)