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Sez. 6, Sentenza n. 13382 del 04/06/1990 Ud. (dep. 11/10/1990) Rv. 185516 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - NULLITÀ NON CONCERNENTI L'INIZIO DELL'AZIONE PENALE - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - IMMEDIATA DECLARATORIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185516-01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - NULLITÀ NON CONCERNENTI L'INIZIO DELL'AZIONE PENALE - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - IMMEDIATA DECLARATORIA - NECESSITÀ.*

Qualora già risulti una causa di Estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di natura processuale, sia pure di ordine generale, non può ritenersi di ostacolo all'Obbligo della sua immediata declaratoria, a meno che non si tratti di una nullità assoluta ed insanabile che infici alla radice la validità dell'Esercizio dell'Azione penale, travolgendo tutti gli Atti processuali. (Conf mass n 175210; (Conf mass n 182514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)