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Sez. U - , Sentenza n. 32624 del 17/12/2018 (Rv. 651958 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651958-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.(Fattispecie in tema di procedura indetta per la copertura di un posto di dirigente tecnico, cui erano ammessi a partecipare solo soggetti già titolari di un rapporto con la P.A. ed in possesso della qualifica dirigenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)