Sez. 5, Sentenza n. 5988 del 08/03/2017 (Rv. 643304 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese - Estinzione - Conseguenze - Legittimazione processuale dei soci - Limiti nella responsabilità - Conseguenze in ordine all'interesse ad agire e non alla legittimazione processuale.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, si verifica un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.; ove, invece, ciò non sia dichiarato o notificato, o si verifichi quando sia ormai impossibile farlo nei modi stabiliti, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)