Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 27/01/2005 (Rv. 579490 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Ispezione - Limite - Art. 13 l. n. 689 del 1981 - Violazione - Illegittimità - Affermazione - Conseguenze - Verbale posto a base di ordinanza - Ingiunzione - Inutilizzabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a vigili urbani introdottisi in luogo di privata dimora sotto finta identità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In tema d'accertamento delle sanzioni amministrative, è atto inutilizzabile il verbale di un'ispezione illegittima perchè compiuta dai vigili urbani in un luogo di privata dimora, atteso che l'art. 13 della legge n. 689 del 1981 prevede che gli organi addetti al controllo delle violazioni di loro competenza possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, ossia da quei luoghi, anche diversi dall'abitazione, destinati permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o dell'attività lavorativa, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e allo svago.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa dal Presidente della Provincia sulla base di un verbale - considerato inutilizzabile - redatto da due vigili urbani i quali, fingendo di essere fratello e sorella, preoccupati di intervenire in favore di una loro parente, si erano introdotti nel domicilio della persona poi incolpata della violazione amministrativa, riguardante l'organizzazione abusiva di viaggi turistici, e avevano così carpito maliziosamente il suo consenso).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)