Sez. 1, Sentenza n. 8132 del 06/09/1996 (Rv. 499508 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Compensazione giudiziale - Ammissibilità - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
La disposizione dell'art. 56, primo comma, legge fall. - secondo cui i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso - si applica anche alla compensazione giudiziale, ancorché la pronuncia giudiziale che attribuisce ad uno dei due crediti carattere di liquidità sia intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando il fatto genetico del credito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)