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Sez. 1, Sentenza n. 732 del 07/02/1995 Cc. (dep. 19/04/1995) Rv. 200930 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - In genere | Motivazione - "Per relationem" - Legittimità - Fattispecie: ordinanza del Tribunale del riesame che, pur la sussistenza dei gravi indizi, richiama il provvedimento del G.I.P. oggetto del riesame.
Stato
decisa il 1995-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200930-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - In genere

In materia di misure cautelari personali è consentita la motivazione "per relationem" che richiami un precedente provvedimento. (Nella fattispecie trattavasi di ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame che, in merito alla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità, aveva fatto riferimento al provvedimento del G.I.P. oggetto del gravame in sede di riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)