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Sez. 5, Sentenza n. 924 del 18/12/1996 Ud. (dep. 05/02/1997) Rv. 206913 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA | Norme contro la violenza sessuale - Legge 15 febbraio 1996 n. 66 - Abrogazione dei reati di ratto a fine di libidine o di matrimonio - Condotta qualificabile come sequestro di persona (commesso per il fine di libidine o di matrimonio) - Configurabilità del reato di sequestro di persona - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206913-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA

I delitti di ratto a scopo di libidine o a scopo di matrimonio - previsti dagli artt. 523 e 522 cod. pen. ed abrogati per effetto della legge 15 febbraio 1996 n.66 - pur avendo in comune con quello di sequestro di persona la privazione della libertà personale del soggetto passivo, si differenziavano da quest'ultimo per la qualificazione del fine, essendo i suddetti reati di ratto caratterizzati, o dal fine di soddisfare la propria libidine, o da quello di indurre al matrimonio la parte offesa, mentre lo schema legale del sequestro di persona si completa con la semplice privazione della libertà personale del soggetto passivo, senza una particolare qualificazione del fine del soggetto attivo. Ne deriva che, venute meno le fattispecie di ratto a fine di libidine o di matrimonio, a seguito della nuova disciplina in materia di violenza sessuale introdotta con la suindicata legge n.66 del 1996, non per questo devono andare esenti da sanzione quei comportamenti in cui siano ravvisabili violazioni di altre norme giuridiche tuttora vigenti; con conseguente configurabilità del delitto di sequestro di persona allorquando il soggetto attivo, per fine di libidine o per indurre al matrimonio la parte offesa, privi quest'ultima della libertà personale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Pen. art. 523 CORTE COST., Legge 15/02/1996 num. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)