Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 05/11/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120857 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RAPPORTO DI CAUSALITA PSICHICA - NECESSITA - VIOLAZIONE DELL'ART 27 COST - ESCLUSIONE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - RAPPORTO DI CAUSALITA PSICHICA - NECESSITA - VIOLAZIONE DELL'ART 27 COST - ESCLUSIONE.*
A base della responsabilita prevista dall'art 116 cod pen si esige la sussistenza non solo di un rapporto di causalita materiale, ma anche di un rapporto di causalita psichica, inteso nel senso che il reato diverso ovvero diverso e piu grave, commesso dal concorrente, deve potersi rappresentare alla psiche dell'agente, nell'ordinario concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza. Ne consegue che l'art 116 cod pen non comporta alcuna violazione del principio della personalita della responsabilita penale stabilito dall'art 27 comma primo, cost.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)