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Sez. U, Sentenza n. 2645 del 22/04/1985 (Rv. 440445 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - IN GENERE - BLOCCO DEI PREZZI DEI GENERI DI LARGO CONSUMO - D.L. 24 LUGLIO 1973 N. 427 - AUTORIZZAZIONI ED AUMENTI IN DEROGA DEL BLOCCO - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.I.P. - MOTIVAZIONE ADEGUATA CON RIFERIMENTO AL CASO PROSPETTATO - DIFETTO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440445-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - IN GENERE - BLOCCO DEI PREZZI DEI GENERI DI LARGO CONSUMO - D.L. 24 LUGLIO 1973 N. 427 - AUTORIZZAZIONI ED AUMENTI IN DEROGA DEL BLOCCO - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL C.I.P. - MOTIVAZIONE ADEGUATA CON RIFERIMENTO AL CASO PROSPETTATO - DIFETTO - CONSEGUENZA.*

Nella disciplina del cosiddetto blocco dei prezzi dei generi di largo consumo, di cui al d.l. 24 luglio 1973 n. 427 (convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1973 n. 496), il provvedimento, con il quale il comitato interministeriale prezzi (C.i.P.) respinge l'istanza dell'imprenditore di autorizzazione ad aumenti in deroga al blocco medesimo, ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, deve essere adottato con specifico riferimento alla singola richiesta ed alla documentazione ad essa allegata, non potendo essere reso, in termini generalizzati per gruppi di domande e di imprese, senza un'adeguata motivazione correlata a ciascun caso prospettato. Ove tale principio resti inosservato, ricorre una situazione di carenza di un valido atto di rigetto dell'istanza di aumento dei prezzi, e trova conseguentemente applicazione il quarto comma del citato art. 5, secondo cui l'istanza medesima si intende accolta quando il C.i.P. non provveda entro sessanta giorni dalla sua presentazione, con l'ulteriore effetto che l'aumento dei prezzi, praticato in conformità della suddetta istanza, non può essere colpito dalle sanzioni pecuniarie amministrative contemplate per la violazione dell'indicata disciplina (art. 10 del d.l. n. 427 del 1973, che richiama la legge 3 maggio 1967 n. 317).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 3, Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 5, Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 10 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 496 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)