Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 10/03/1986 (Rv. 444972 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE - EFFETTO VINCOLANTE SOLO PER IL CONTRAENTE PIÙ DEBOLE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA - SPECIFICA APPROVAZIONE - EFFETTO VINCOLANTE SOLO PER IL CONTRAENTE PIÙ DEBOLE - ESCLUSIONE.*
Il patto derogativo della Competenza territoriale, ove sia inserito fra le condizioni di un contratto predisposto da uno dei contraenti, determina la necessità di specifica approvazione per iscritto, dello altro contraente; peraltro tale specifica approvazione non comporta l'ulteriore effetto di rendere il patto vincolante solo per il contraente più debole, nel senso cioè di rendere esclusivo il foro convenzionale solo per lui, restando esso, invece, alternativo per la controparte. (V 2161/81, mass n 412880, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)