Sez. 1, Sentenza n. 5649 del 08/11/1984 (Rv. 437327 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI ED IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - DISTRAZIONE O APPROPRIAZIONE DI SOMME VERSATE DAL CLIENTE DI UNA BANCA PER L'ACQUISTO DI TITOLI - FATTO ILLECITO DEL FUNZIONARIO NELL'ESERCIZIO DELLE MANSIONI AFFIDATEGLI DALLA BANCA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMA - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI ED IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - DISTRAZIONE O APPROPRIAZIONE DI SOMME VERSATE DAL CLIENTE DI UNA BANCA PER L'ACQUISTO DI TITOLI - FATTO ILLECITO DEL FUNZIONARIO NELL'ESERCIZIO DELLE MANSIONI AFFIDATEGLI DALLA BANCA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DI QUEST'ULTIMA - SUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il fatto illecito del funzionario di una banca, consistente nella distrazione od appropriazione di somme versate dal cliente per l'acquisto di titoli, comporta, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., la responsabilità risarcitoria della banca nei confronti del cliente medesimo, rimasto estraneo o comunque non consapevole di quel fatto, qualora risulti che il suddetto incarico non sia stato assunto dal funzionario in proprio ed in forza di un rapporto personale, ma nell'Esercizio delle mansioni affidategli dalla banca, e, quindi, per conto di essa. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha rilevato che il convincimento dei giudici del merito, in ordine al collegamento del fatto illecito del funzionario con le incombenze cui era adibito, era stato correttamente fondato sulla circostanza che il cliente aveva avuto ricevuta e documentazione "bancaria" circa il denaro versato e l'incarico affidato, restando non decisivo in senso contrario il mancato inserimento della operazione nelle risultanze del conto approvato dal cliente). (V 292/78, mass n 389577; (V 1440/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)