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Sez. 1 - , Sentenza n. 24550 del 01/12/2016 (Rv. 641894 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Previsione, nel compromesso o nella clausola compromissoria, della non impugnabilità del lodo - Inammissibilità dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Esame della pattuizione da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641894-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di arbitrato, il compromesso o la clausola compromissoria – in virtù del disposto dell’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile “ratione temporis” – possono legittimamente prevedere la non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione comunque proposta, attenendo ai limiti della stessa per come stabiliti dal codice di rito, va dichiarata inammissibile anche d’ufficio dalla corte d’appello, che è, dunque, chiamata ad esaminare il contenuto della relativa pattuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)