Sez. 1, Sentenza n. 192 del 19/01/1985 Cc. (dep. 07/03/1985) Rv. 168191 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - PROTRAZIONE OLTRE LE NOVANTASEI ORE - ILLEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE - CONSEGUENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - ARRESTO - FERMO DI INDIZIATI - PROTRAZIONE OLTRE LE NOVANTASEI ORE - ILLEGITTIMITÀ DELLA DETENZIONE - CONSEGUENZA.*
Il fermo di polizia giudiziaria costituisce un titolo di detenzione provvisorio e temporaneo, la cui durata non può oltrepassare le novantasei ore. Trascorso tale termine, non essendo prevista la possibilità di proroga, cessa la operatività del fermo, anche se convalidato, si che occorre, perché permanga legittimamente lo stato di detenzione del prevenuto, che contro di lui sia emesso ordine o mandato di cattura. (Conf mass n 163245; (Conf mass n 158503 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)