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Sez. 3, Sentenza n. 2030 del 21/06/1972 (Rv. 359175 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE CESSIONI CAMBIARIE - LUOGO DEL PAGAMENTO - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVITA DELLA MODALITA DI PAGAMENTO.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359175-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE CESSIONI CAMBIARIE - LUOGO DEL PAGAMENTO - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVITA DELLA MODALITA DI PAGAMENTO.*

La pattuizione di pagamento del prezzo mediante cessioni cambiarie non e idonea a spostarne il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento nel domicilio del compratore, qualora tale Forma di pagamento non sia stata prevista con pattuizione espressa ed univoca con carattere esclusivo dovendo altrimenti considerarsi come semplice facolta concessa dal venditore che non comporta, da parte sua, rinuncia al foro spettantegli per legge. (V 2072'72; 2016'72; 2011'72; 2678'70, mass n 349108; 2301'70) (V mass n 348491).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)