Sez. 2, Sentenza n. 3282 del 29/11/1973 (Rv. 367139 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - SCOLO DELLE ACQUE - CONDIZIONI - DESTINAZIONE URBANO O AGRICOLA DEI FONDI - IRRILEVANZA - SOPRAVVENUTO USO EDILIZIO DEL FONDO SERVENTE - SCOLO DELLE ACQUE - PERSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - SCOLO DELLE ACQUE - CONDIZIONI - DESTINAZIONE URBANO O AGRICOLA DEI FONDI - IRRILEVANZA - SOPRAVVENUTO USO EDILIZIO DEL FONDO SERVENTE - SCOLO DELLE ACQUE - PERSISTENZA.*
La servitu di scolo delle acque, prevista dall'art 913 cod civ, scaturisce dalla situazione dei luoghi e non e lecita alcuna distinzione tra fondi rustici ed urbani, nel senso che la destinazione dei fondi ad opera dei proprietari non influenza in alcun modo il regime giuridico, fin tanto che il deflusso delle acque si verifica per la situazione naturale dei luoghi e non per opera dell'uomo, e pertanto la sopravvenuta destinazione del fondo servente ad uso edilizio anziche agricolo, non impedisce la persistenza della servitu.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)