Sez. 2 - , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022 (Rv. 664625 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato - Necessaria trattazione collegiale - Deliberazione assunta da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa - Conseguenza - Nullità. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)