Sez. 5, Sentenza n. 676 del 17/11/1982 Ud. (dep. 27/01/1983) Rv. 157109 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - DISTINZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - DISTINZIONE.*
Il criterio distintivo tra atto pubblico e certificato non va ricercato nella funzione probatoria del primo, giacché l'uno e l'altro sono destinati a provare la verità dei fatti attestati. La distinzione dipende, invece, dall'appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale, nel senso che è atto pubblico quello che documenta un fatto che il pubblico ufficiale ha direttamente compiuto o che è avvenuto alla sua presenza o manifestazioni originarie di volontà del pubblico ufficiale. (Conf mass n 145954, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)