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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

1. Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.

2. E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Art. 1199 Diritto del debitore alla quietanza

1. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.

2. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Art. 1200 Liberazione dalle garanzie

1. Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.

Sezione II. Del pagamento con surrogazione

Art. 1201 Surrogazione per volonta' del creditore

1. Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo' surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1202 Surrogazione per volonta' del debitore

1. Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

2. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;

  2. 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

  3. 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non puo' rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Art. 1203 Surrogazione legale

1. La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

  1. 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

  2. 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;

  3. 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

  4. 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

  5. 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 1204 Terzi garanti

1. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

2. Se il credito e' garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.

Art. 1205 Surrogazione parziale

1. Se il pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.

Sezione III. Della mora del creditore

Art. 1206 Condizioni

1. Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Art. 1207 Effetti

1. Quando il creditore e' in mora, e' a suo carico l'impossibilita' della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Non sono piu' dovuti gli interessi ne' i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

2. Il creditore e' pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

3. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa e' successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se e' accettata dal creditore.

Art. 1208 Requisiti per la validita' dell'offerta

1. Affinche' l'offerta sia valida e' necessario:

  1. 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facolta' di ricevere per lui;

  2. 2) che sia fatta da persona che puo' validamente adempiere;

  3. 3) che comprenda la totalita' della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se e' necessario;

  4. 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;

  5. 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

  6. 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

  7. 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a cio' autorizzato.

2. Il debitore puo' subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilita'.

Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione

1. Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale.

2. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Art. 1210 Facolta' di deposito e suoi effetti liberatori

1. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore puo' eseguire il deposito.

2. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non puo' piu' ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione.

Art. 1211 Cose deperibili o di dispendiosa custodia

1. Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.111112a273300341351

Art. 1212 Requisiti del deposito

1. Per la validita' del deposito e' necessario:

  1. 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sara' depositata;

  2. 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

  3. 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;

  4. 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.

2. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro puo' eseguirsi anche presso un istituto di credito.

Art. 1213 Ritiro del deposito

1. Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

2. Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

Art. 1214 Offerta secondo gli usi e deposito

1. Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Art. 1215 Spese

1. Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Art. 1216 Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

1. Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'art.
1209
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2. Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puo' ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli e' liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

Art. 1217 Obbligazioni di fare

1. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

2. L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

Capo III. Dell'inadempimento delle obbligazioni

Art. 1218 Responsabilita' del debitore

1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.