Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento. CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - In genere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.
Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)