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Sez. 1, Sentenza n. 480 del 28/01/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211117 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Alternatività delle ipotesi previste dall'art. 274 cod. proc. pen. - Provvedimento fondato su più esigenze - Motivi di impugnazioni investenti solo una delle esigenze - Inammissibilità per mancanza di interesse.
Stato
decisa il 1998-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211117-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., poiché ciascuna di esse ha rilievo autonomo ed anche alternativo, sono sforniti di interesse quei motivi di gravame che investono una delle esigenze cautelari nell'accertata sussistenza di un'altra. Infatti, in tale situazione, l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza su una delle esigenze non condurrebbe ad un effetto liberatorio a causa della permanenza dell'altra.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)