Sez. 3, Sentenza n. 180 del 04/10/1983 Ud. (dep. 11/01/1984) Rv. 162073 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - DECRETO DI CITAZIONE CON DATA ERRONEA - NULLITÀ DEL DECRETO - LIMITI - FATTISPECIE: ERRONEA INDICAZIONE DELL'ANNO.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - DECRETO DI CITAZIONE CON DATA ERRONEA - NULLITÀ DEL DECRETO - LIMITI - FATTISPECIE: ERRONEA INDICAZIONE DELL'ANNO.*
L'indicazione in modo visibile e sufficiente della data di comparizione per il dibattimento, nella copia del decreto di citazione notificata all'imputato, è requisito formale del decreto stesso; pertanto l'errata indicazione della data è causa di nullità assoluta del decreto che si comunica al giudizio celebrato in contumacia. Tuttavia l'imputato, pur non essendo tenuto ad espletare indagini di sua iniziativa per accertare la data di comparizione, non può essere esentato da quel minimo di diligenza che gli consenta, attraverso la stessa copia del decreto di citazione a lui notificata, di identificare, in modo agevole, qualche eventuale incertezza della data. (fattispecie relativa a data macroscopicamente erronea nella indicazione dell'anno ed anteriore non solo a quella di emissione del decreto di citazione, ma anche a quella della sentenza impugnata). (Conf mass n 114500).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)