Sez. 6, Sentenza n. 1318 del 19/11/1997 Ud. (dep. 04/02/1998) Rv. 210441 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Determinazione o agevolazione dell'uso - Morte dell'assuntore - Responsabilità per colpa fuori dei casi di cessione - Ammissibilità - Sussistenza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La responsabilità per la morte di un soggetto in conseguenza dell'assunzione da parte dello stesso di sostanza stupefacente va affermata -come si desume indirettamente dal richiamo testuale dell'art. 81 decreto pres. rep. n. 309 del 1990 agli art. 586 e 589 cod. pen., da intendersi sia nel loro combinato disposto sia singolarmente- in relazione a fatti consistenti non solo nella illecita cessione dello stupefacente (secondo taluna delle condotte di reato individuate nell'art. 73, comma 1, d.p.r. cit.), punibili ai sensi dell'art. 586 cod. pen. in virtù della mera causalità materiale del delitto di spaccio della sostanza, ma anche nella semplice agevolazione dell'uso di stupefacenti in ipotesi in cui, dovendo essere esclusa la punibilità del fatto secondo il titolo dell'art. 73 cit. o di altro delitto doloso, resti accertato che l'evento di danno sia la conseguenza di un comportamento improntato a colpa generica o specifica.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 81, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)