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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 11 luglio 1985, causa 299/83

Decisione
decisa il 1985-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1985:326

Epigrafe

Sentenza della Corte (terza sezione) 11 luglio 1985 Nella causa 299/83, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Nantes, nella causa dinanzi ad esso pendente tra SA Saint-Herblain distribution, Centre distributeur Ledere, con sede in Saint-Herblain, e SA Paris distribution, Centre distributeur Ledere, con sede in Nantes, e Association des Centres distributeurs Edouard Ledere, con sede in Parigi, da una parte, e Syndicat des libraires de Loire-Océan, con sede in Angers, dall'altra, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f) e 5 del trattato CEE, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto considerate le osservazioni presentate: per la Saint-Herblain distribution e la Paris distribution, dall'aw. Yves Menard, del foro di Nantes, per iscritto; per l'Association des Centres distributeurs Edouard Ledere, dall'aw. Philippe Jousset, del foro di Laval, per iscritto; dal governo francese, rappresentato dal segretario generale del Comitato interministeriale per le questioni della cooperazione economica europea, dal sig. Jean-Paul Costes, per iscritto, e dalla sig.ra S. C. de Margerie, oralmente; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Jacob e dalla sig.ra N. Coutrelis, sentite le conclusioni dall'avvocato generale presentate all'udienza del 4 luglio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 22 novembre 1983, pervenuta il 29 dicembre 1983, il Tribunal de grande instance di Nantes ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di varie norme di diritto comunitario, ed in particolare di quelle riguardanti la libera concorrenza nel mercato comune e degli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato CEE, onde essere messo in condizione di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una legge nazionale che obbliga tutti i dettaglianti ad osservare un prezzo fissato dall'editore o dall'importatore per la vendita di libri.
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il Syndicat des libraires de Loire-Océan e le società Saint-Herblain distribution e Paris distribution, che gestiscono negozi denominati « Centres distributeurs Ledere », nonché l'Association des Centres distributeurs Edouard Ledere, che raggruppa negozi aventi la stessa denominazione che hanno fama di praticare una politica di prezzi contenuti. Oggetto della controversia è il mancato rispetto da parte dei Centres distributeurs Leclerc dei prezzi di vendita al pubblico fissati in conformità alla legge 10 agosto 1981 n. 81-766 (JORF dell'11. 8. 1981) relativa al prezzo dei libri.
punto 3
In forza della legge francese 10 agosto 1981, gli editori o importatori di libri sono tenuti a fissare il prezzo di vendita al pubblico per i libri da essi editi o importati. I dettaglianti devono praticare un prezzo effettivo di vendita al pubblico compreso fra il 95% e il 100% di tale prezzo. La legge dispone deroghe all'obbligo di osservare tale prezzo a favore di taluni enti privati o pubblici, quali le biblioteche e gli istituti scolastici, e autorizza saldi a determinate condizioni. In caso di infrazione alle disposizioni della legge, azioni inibitorie o di risarcimento danni possono essere intentate da concorrenti e da vari tipi di associazioni e vengono comminate sanzioni penali.
punto 4
Per quanto concerne i libri importati, l'art. 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1981 dispone che « quando l'importazione riguarda libri editi in Francia, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall'importatore è almeno uguale a quello fissato dall'editore». Il decreto 3 dicembre 1981 n. 81-1068 (JORF del 4.12.1981), adottato in applicazione della legge 10 agosto 1981, precisa inoltre che «viene considerato importatore ( ... ) il depositario principale di libri importati su cui incombe l'obbligo stabilito dall'art. 8 della legge 21 giugno 1943 », ossia l'obbligo del deposito legale di un esemplare completo presso il servizio del deposito legale del ministero dell'interno.
punto 5
II Tribunal de grande instance di Nantes, dinanzi al quale il Syndicat des libraires de Loire-Océan aveva proposto una domanda diretta ad ingiungere alle società Saint-Herblain distribution e Paris distribution, che chiamavano in causa l'Association des centres distributeurs Edouard Ledere, di cessare di praticare un prezzo di vendita per i libri inferiore a quello fissato in conformità alla summenzionata normativa di legge, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: « se gli artt. 3, lett. f) e 5 del trattato CEE debbano essere interpretati nel senso che vietano l'istituzione in uno Stato membro, per via legislativa o regolamentare, di un sistema di prezzi imposti per i libri editi in questo Stato membro e per quelli che vi sono importati, in particolare dagli altri Stati membri, sistema che obbliga i dettaglianti a vendere i libri al prezzo fissato dall'editore o dall'importatore, senza poter applicare a questo prezzo una riduzione superiore al 5%. »
punto 6
Va ricordato che una questione pregiudiziale proposta negli stessi termini dalla Corte d'appello di Poitiers nell'ambito di un'analoga controversia ha formato oggetto della sentenza della Corte 10 gennaio 1985 (causa 229/83, Association des Centres distributeurs Ledere e Thouars distribution e altri, Race. 1985, pag. 17).
punto 7
Venuto a conoscenza di tale sentenza, il Tribunal de grande instance di Nantes ha comunicato alla Corte che la domanda di pronunzia pregiudiziale veniva mantenuta.
punto 8
Dall'esame della presente controversia non è emerso alcun elemento nuovo rispetto alla causa 229/83. Stando così le cose, basta rinviare alla motivazione della sentenza 10 gennaio 1985 copia della quale è allegata alla presente sentenza.
punto 9
La questione sollevata dal Tribunal de grande instance di Nantes va pertanto risolta, negli stessi termini di cui alla sentenza 10 gennaio 1985, nel senso che: nello stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto degli artt. 5, 2o comma, 3, lett. f), e 85 del trattato non vieta agli Stati membri di emanare una legge in base alla quale il prezzo di vendita al minuto dei libri debba essere fissato dall'editore o dall'importatore di un libro e sia obbligatorio per tutti i dettaglianti, a condizione che tale legge sia conforme alle altre norme specifiche del trattato, ed in particolare a quelle che riguardano la libera circolazione delle merci; e che, nell'ambito di una siffatta legge nazionale, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietate dall'art. 30 del trattato le disposizioni in base alle quali spetti all'importatore di un libro incaricato di adempiere la formalità del deposito legale di un esemplare del libro stesso, ossia al depositario principale, fissarne il prezzo di vendita al minuto, ovvero che impongano, per la vendita di libri editi nello stesso Stato membro interessato e reimportati previa esportazione in un altro Stato membro, di osservare il prezzo di vendita fissato dall'editore, a meno che elementi obiettivi non comprovino che detti libri siano stati esportati al solo fine di reimportarli nell'intento di eludere tale legge.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 10
Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Nantes con sentenza 22 novembre 1983, dichiara: 1) Allo stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto degli artt. 5, 2o comma, 3, lett. f), e 85 del trattato, non vieta agli Stati membri di emanare una legge in base alla quale il prezzo di vendita al minuto dei libri debba essere fissato dall'editore o dall'importatore di un libro e sia obbligatorio per tutti i dettaglianti, a condizione che tale legge sia conforme alle altre norme specifiche del trattato, ed in particolare a quelle che riguardano la libera circolazione delle merci. 2) Nell'ambito di una siffatta legge nazionale, costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione vietate dall'art. 30 del trattato le disposizioni in base alle quali spetti all'importatore di un libro incaricato di adempiere la formalità del deposito legale di un esemplare del libro stesso, ossia al depositario principale, fissarne il prezzo di vendita al minuto, ovvero che impongano, per la vendita di libri editi nello stesso Stato membro interessato e reimportati previa esportazione in altro Stato membro, di osservare il prezzo di vendita fissato dall'editore, a meno che elementi obiettivi non comprovino che detti libri siano stati esportati al solo fine di reimportarli nell'intento di eludere tale legge.

Firme

Kakouris Everling Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'11 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione C. Kakouris

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