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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 288 del 1986

Decisione
decisa il 1986-12-19, depositata il 1986-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:288
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12664

  • Riscossione delle imposte
  • Riscossione coattiva (espropriazione esattoriale)
  • Iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi
  • Potere di sospensione
  • Attribuzione al solo intendente di finanza
  • Ritenuta conseguente carenza di tutela cautelare del contribuente
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente non fondate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che affida solo all'intendente di Finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva, e degli artt. 15, primo comma, e 39, secondo comma, stesso decreto, i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio in pendenza del giudizio di primo grado. Dacché tali questioni sostanzialmente coincidono con quelle già decise dalla Corte, che ne ha escluso la fondatezza, considerando che, contro gli atti esecutivi, il contribuente è tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio. E che la garanzia cautelare non costituisce, a livello costituzionale, una componente essenziale della funzione giurisdizionale. - S. n. 63/1982.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo comma, 39, secondo comma, e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile tra Tatucci Maria ed Esattoria comunale di Napoli, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1985 dal Pretore di Valenza nel procedimento civile vertente tra Picchio Gianni e Esattoria imposte dirette di Valenza, iscritta al n. 392 del reg. ord. 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Tatucci Maria, soggetto passivo di esecuzione esattoriale in quanto ritenuta erede di Tatucci Gennaro, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 892 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva; che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Valenza il quale, con ordinanza del 21 dicembre 1985 emessa nel procedimento promosso da Picchio Gianni (reg. ord. 392/1986), impugnava gli artt. 15 e 39 d.P.R. cit. i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio, in pendenza del giudizio tributario di primo grado (nell'ordinanza il pretore indicava anche l'art. 11 d.P.R. cit.); che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;
punto 2
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro analogia; che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha escluso la fondatezza nella considerazione che contro gli atti esecutivi il contribuente è tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio; la Corte ha altresì osservato che la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giurisdizionale;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze