diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 10/04/1973 (Rv. 363442 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE N 280 DEL 1971 SULLA RIMOZIONE DELLE CAUSE MEDESIME SUCCESSIVAMENTE ALLA ELEZIONE - NATURA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363442-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE N 280 DEL 1971 SULLA RIMOZIONE DELLE CAUSE MEDESIME SUCCESSIVAMENTE ALLA ELEZIONE - NATURA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 22 maggio 1971 n 28 0 - a norma del quale le cause di ineleggibilita a consigliere comunale previste nei numeri 6, 7 e 9 del testo unico 16 maggio 1960 n 570 non possono essere dichiarate nel caso in cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente dalla volonta dell'interessato, siano da questi rimosse successivamente alla elezione -, pur avendo indubbio carattere innovativo, e non interpretativo, trova applicazione immediata nei processi in corso di svolgimento al momento della sua entrata in vigore perche non incide sul fatto compiuto, ma ne regola l'effetto in modo autonomo, espandendo la capacita soggettiva in tema di elettorato passivo. (V 2223/72, mass n 359522).*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1971 num. 280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)