Sez. 3, Ordinanza n. 32670 del 16/12/2024 (Rv. 673167-02)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata redatta in più originali e registrata - Riproduzione fotografica di uno dei plurimi originali, diverso da quello depositato - Inammissibilità dell’istanza di verificazione - Nullità dell’accertamento effettuato sull’originale depositato - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Se la copia fotostatica prodotta in giudizio (la cui conformità all'originale da cui è tratta non risulti contestata, ovvero sia comunque accertata) di una scrittura privata redatta in più originali e poi registrata, non costituisce la riproduzione fotografica dell'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione, bensì di un altro dei plurimi originali, non si determina né l'inammissibilità dell'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., né la nullità dell'accertamento operato dal consulente tecnico sul documento depositato presso l'Agenzia, perché ciascuno degli originali deve ritenersi del tutto
equivalente agli altri (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla loro difformità) sotto il profilo dell'efficacia negoziale.
Cod. Proc. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)