Sez. 1, Sentenza n. 367 del 06/02/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168314 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - FASE DI ESECUZIONE DELLA PENA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NUOVO REATO COMMESSO DURANTE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA GIÀ CONCESSA - ESCLUSIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - FASE DI ESECUZIONE DELLA PENA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NUOVO REATO COMMESSO DURANTE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA GIÀ CONCESSA - ESCLUSIONE.*
La liberazione condizionale non è configurabile come fase dell'esecuzione della pena, bensì come causa di sospensione della stessa. Pertanto, la commissione di un reato da parte del liberato condizionalmente non comporta la revoca della liberazione anticipata già concessa ex art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354, poiché tale revoca è espressamente prevista per il caso in cui il nuovo reato sia commesso durante l'ulteriore esecuzione della pena. (V mass n 150407).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)