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Sez. L, Sentenza n. 4261 del 22/06/1988 (Rv. 459294 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - MEZZI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI LORO CONSORZI DESTINATI A FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DETTI BENEFICI - PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 NELLA PARTE NON INDICANTE TALI MEZZI - EFFETTI - SUI RAPPORTI TRA GLI AVENTI DIRITTO AI BENEFICI E GLI ENTI PREVIDENZIALI EROGATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459294-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - MEZZI DEI COMUNI, DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE E DEI LORO CONSORZI DESTINATI A FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DETTI BENEFICI - PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 NELLA PARTE NON INDICANTE TALI MEZZI - EFFETTI - SUI RAPPORTI TRA GLI AVENTI DIRITTO AI BENEFICI E GLI ENTI PREVIDENZIALI EROGATORI - ESCLUSIONE.*

La pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indicava con quali mezzi gli enti datori di lavoro (comuni, aziende municipalizzate e relativi consorzi) dovessero far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970 ai loro dipendenti, pronuncia operata dalla sentenza n. 92 del 1981 della Corte costituzionale, non ha influito sui rapporti tra i soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici e gli enti previdenziali erogatori dei benefici stessi, infatti, la suddetta pronuncia d'incostituzionalità, pur creando un vuoto legislativo, peraltro colmato dall'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, nel testo aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, non ha posto nel nulla le posizioni di diritto soggettivo perfetto attribuite dalle leggi nn. 336 del 1970 e 824 del 1971 e non ha escluso che gli enti datori di lavoro e gli enti erogatori debbano sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici combattentistici in questione, spiegando effetti soltanto in ordine ai rapporti tra gli enti rientranti cosiddetta finanza pubblica allargata e lo stato, tenuto a provvedere alle necessarie coperture e ai relativi stanziamenti, ovvero tra gli enti datori di lavoro e gli enti di previdenza, e non sulle controversie (e sui rapporti assicurativi che ne formano oggetto) instaurate contro tali enti da parte dei soggetti aventi diritto ai benefici. (Conf 6830/86, mass n 448933).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Costituzione art. 136, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)