Sez. 1, Sentenza n. 111 del 04/01/1995 (Rv. 489538 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Società cooperativa edilizia - Costo di costruzione - Ripartizione tra i soci - Criterio di riparto per tabella millesimale - Adozione in luogo di quello fondato sui costi di produzione- Vantaggio mutualistico - Lesione - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)
Siccome nelle società cooperative v'è una tendenziale coincidenza tra i soci ed i fruitori dei beni o dei servizi prodotti dall'impresa sociale (o, nel caso delle cooperative di produzione e lavoro, i fattori produttivi necessari per l'attività sociale sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci), lo scopo mutualistico, previsto dall'art. 2511 cod. civ., si sostanzia in un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell'attività d'impresa, il quale si caratterizza per la gestione del servizio a favore dei soci. Questi, destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi, conseguono in tal modo condizioni più favorevoli di quelle di mercato, dal momento che nel processo di produzione e di distribuzione viene eliminata l'intermediazione di altri imprenditori. Pertanto, non si verifica la lesione del vantaggio mutualistico nel caso in cui un società cooperativa edilizia adotti, per la ripartizione tra i soci del costo di costruzione, il criterio di riparto per tabella millesimale (che differenzia i singoli alloggi in base alle loro caratteristiche), in luogo di quello fondato sui costi di produzione, il quale ultimo, al contrario, creerebbe una situazione di squilibrio tra i soci stessi, in quanto, a fronte di un esborso identico da parte di ciascuno di essi per l'assegnazione di unità immobiliari di medesime dimensioni, si verrebbe a costituire un obiettivo vantaggio a favore di coloro i quali abbiano ricevuto unità dotate di requisiti di maggior pregio rispetto a quelle assegnate ad altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)