Sez. 5, Sentenza n. 828 del 13/11/1980 Ud. (dep. 11/02/1981) Rv. 147548 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DOLO SPECIFICO - IPOTESI IN CUI E RICHIESTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - DOLO SPECIFICO - IPOTESI IN CUI E RICHIESTO.*
L'art 216 comma secondo legge fallimentare prevede la necessita del dolo specifico, in aggiunta al dolo generico, soltanto nelle ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione anche parziale dei libri o delle altre scritture contabili, e non anche nell'ipotesi di tenuta di tali libri e scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)