Sez. 1, Sentenza n. 3411 del 24/02/1981 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148425 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - PROVE INDIRETTE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - PROVE INDIRETTE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Per il principio del libero convincimento del giudice anche gli indizi e le presunzioni, come tutte le cosiddette prove critiche o indirette, possono essere poste a base di una affermazione di responsabilita, a condizione che gli elementi indiretti, giudizialmente accertati - ossia costituiti da fatti certi nella loro esistenza - risultino, attraverso un vaglio accurato ed una logica coordinazione, con compiuta e rigorosa disamina critica, gravi, univoci e convergenti, sicche possano confluire, nel loro complesso, in un giudizio di certezza del fatto ignoto cui l'indagine e diretta. (la Cassazione ha chiarito che l'univocita e la convergenza dei vari elementi - che possono anche mancare in relazione ad ogni singolo elemento considerato da solo - debbono essenzialmente scaturire dalla loro logica coordinazione in base a criteri di normalita causale. Tuttavia la valutazione complessiva e coordinata non puo sopperire alla Mancanza di certezza sulla stessa esistenza di un semplice elemento, sempre che sia decisivo, altrimenti viene a mancare una delle premesse del sillogismo e tutto il ragionamento, non ancorato a fatti obiettivi, si risolve in illazioni e congetture ipotetiche, come tali non idonee a sorreggere, sul piano logico, una affermazione di responsabilita). Ne sia dimostrato il valore probatorio tramite il riferimento ad altri elementi di riscontro.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)