Sez. 6, Sentenza n. 8063 del 08/06/1995 Ud. (dep. 09/07/1995) Rv. 204112 - 01
Stupefacenti - Detenzione | Referendum abrogativo di cui al DPR n. 171/1993 - Detenzione di droga per uso personale - Quantità della sostanza detenuta - Irrilevanza ai fini della illiceità - Rilevanza a fini probatori - Condizione.
Stupefacenti - Detenzione
A seguito dell'abrogazione di talune disposizioni del d.p.r. n. 309/93, in conseguenza dell'esito positivo del referendum abrogativo, è venuta meno l'illiceità penale per ogni detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, indipendentemente dalla quantità di sostanza detenuta. La quantità particolarmente rilevante della sostanza, in assenza di elementi contrari può però rilevare, ai fini probatori, proprio per stabilire la sussistenza della destinazione ad uso personale. È tuttavia necessario che il giudice si pronunci positivamente sull'inesistenza della finalità dell'uso personale della detenzione, non essendo sufficiente che dia atto che manca la prova di esso, poiché ciò si risolverebbe nella mancanza di prova sull'uso non personale dello stupefacente e, quindi, nella mancanza di prova di un elemento (negativo) della condotta.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)