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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 224 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-20, depositata il 1991-05-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:224
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17248

  • Processo penale
  • Procedimento pretorile
  • Archiviazione
  • Richiesta del P.M.
  • Opposizione della parte offesa e indicazione delle prove a sostegno
  • Udienza ex art. 409, secondo comma, cod.proc.pen.
  • Esclusione
  • Lamentata disparità di disciplina rispetto ad analoga situazione per i reati di competenza del tribunale
  • Compressione del diritto di difesa
  • Violazione dei principi della legge delega
  • Modifica del quadro normativo per effetto di sopravvenuta sentenza della corte
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la concreta rilevanza della questione proposta alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla sentenza n. 445/90 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. O. nn. 222/1990, 463/1990 e 502/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 454, secondo comma (recte: art. 554, secondo comma), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di S. Angelo dei Lombardi, nel procedimento penale a carico di Sessa Michele, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che, a conclusione delle indagini nei confronti di Sessa Michele, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi chiedeva al locale Giudice per le indagini preliminari che venisse pronunciata l'archiviazione per infondatezza della notifica di reato; e che all'emissione di un simile provvedimento si opponeva la persona offesa dal reato depositando nella cancelleria una memoria con l'indicazione degli elementi di prova a carico del Sessa; che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi, premesso che la "vicenda appare senz'altro meritevole di ulteriori indagini, al fine di accertare la veridicità delle affermazioni rese dal denunciante mentre, allo stato degli atti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 554 c.p.p. e 156 e 157 disp. att. c.p.p. non può che disporsi l'archiviazione della notizia di reato e la trasmissione di una informativa alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello perché provveda, se del caso, alla riapertura delle indagini", ha, con ordinanza del 3 maggio 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 454, secondo comma (recte: art. 554, secondo comma), del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che possa essere fissata l'udienza di cui all'art. 409" dello stesso codice;
punto 2
considerato che con sentenza n. 445 del 1990 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse; che, quindi, è necessario che il giudice a quo riesamini, alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla indicata decisione della Corte, la concreta rilevanza della proposta questione (v. ordinanze nn. 222, 463 e 502 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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