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Sez. 1, Sentenza n. 2974 del 10/04/1990 (Rv. 466533 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DEL DEBITORE IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECRETO INGIUNTIVO E DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ DELLO STESSO - INOPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466533-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO DEL DEBITORE IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DECRETO INGIUNTIVO E DECLARATORIA DI ESECUTIVITÀ DELLO STESSO - INOPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ.*

La sopravvenienza del fallimento del debitore, nel corso del giudizio di primo grado da questo promosso in opposizione a decreto ingiuntivo, determina, nel caso in cui il curatore non gli sia subentrato, l'inopponibilità al fallimento di tale decreto nonché della declaratoria di esecutorietà del decreto stesso ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., con la conseguenza che il credito portato da tale decreto che non sia stato già verificato ed ammesso al passivo, ove sia opposto in compensazione, ai sensi dell'art. 56 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, di un credito del fallito, di cui il curatore richieda il pagamento, deve essere accertato - la solo fine di (e nei limiti necessari a) paralizzare la pretesa del curatore - dal giudice da quest'ultimo adito. (Conf 3885/88, mass n 459075; (Conf 6998/87, mass n 455174).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)