Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417
Testo in vigore al
Regolamento
Sezione I. Parte generale
Art. 1
1. Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuni servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio esistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.
Art. 2
1. La classificazione degli uffici locali e delle agenzie prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e' determinata sulla base della entita' del lavoro valutata secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 3
1. Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie nei gruppi previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono i seguenti:
2. Uffici locali di gruppo A punti superiori a 35.000
3. Uffici locali di gruppo B da punti 16.701 a 35.000
4. Uffici locali di gruppo C da punti 7.151 a 16.700
5. Uffici locali di gruppo D da punti 2.181 a 7.150
6. Uffici locali di gruppo E da punti 851 a 2.180
7. Agenzie fino a punti 850
Art. 4
1. Per la classificazione delle agenzie di nuova istituzione si segue il procedimento previsto per la classificazione provvisoria e definitiva degli uffici locali.
Art. 5
1. Le norme dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, si applicano anche nei casi in cui due agenzie, oppure un'agenzia ed un ufficio locale, esistenti nella medesima localita', siano riunite in un unico ufficio.
Art. 6
1. Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2 e 3, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, nonche' il Consiglio di Stato.
Art. 7
1. Il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o, per sua delega il capo del competente reparto della direzione provinciale determina, in base ai criteri stabiliti nelle istruzioni che disciplinano i servizi postali, a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.
Art. 8
1. Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali e dalle agenzie.
Art. 9
1. Gli uffici locali di gruppo A possono essere suddivisi in sezioni per i servizi di movimento e telegrafici, a ciascuna delle quali e' preposto un ufficiale con mansioni di sottocapo, che, oltre ad assicurare il regolare andamento del servizio affidato alla sua responsabilita', deve, continuare a svolgere le attribuzioni proprie della sua qualifica prendendo parte attiva e continua al lavoro della sezione.
2. I provvedimenti sono autorizzati dalla direzione centrale per gli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale, previ accertamenti ispettivi.
Art. 10
1. Le ricevitorie disimpegnano, oltre al servizio di distribuzione ed eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, i seguenti servizi postali:
1) vendita di carte valori postali;
2) accettazione delle corrispondenze ordinarie, raccomandate e pacchi postali.
2. Eseguono, inoltre, nei limiti di valore stabiliti dal codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e dai rispettivi regolamenti di esecuzione, l'accettazione delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno.
3. Per incarico del pubblico e nei limiti di valore autorizzati, eseguono presso l'ufficio postale da cui dipendono le seguenti operazioni a danaro:
1) riscossioni di vaglia, di assegni di conti correnti postali e di buoni postali fruttiferi;
2) richiesta di emissione di vaglia e buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali.
4. L'agente preposto alla ricevitoria ha l'obbligo di effettuare le operazioni dei servizi a danaro, per incarico del pubblico, nell'ufficio postale da cui dipende.
Art. 10-bis
1. Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.
2. Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalita' stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:
1) a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;
2) a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.
3. L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, puo' specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicita' dei pagamenti dell'assegno annuo.
4. Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni.
Sezione II. Carriera del personale degli uffici locali
Art. 11
1. Il vincitore di concorso nominato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria degli uffici locali, che si trovi sotto le armi per obbligo di leva o per richiamo, deve prendere servizio entro trenta giorni dal congedo.