Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 342 del 1995
Massime (2)
Massima n. 22266
- Regione campania
- Trasporti
- Provvedimenti regionali di concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto di competenza statale
- Necessità, a norma della legge statale, del parere del ministero dei trasporti
- Previsione, in legge regionale, che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere, ove non pervenuto, si intende favorevole
- Questione di legittimità costituzionale in via incidentale per violazione dei limiti della potestà legislativa regionale
- Eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sul presupposto che la norma regionale impugnata sia stata abrogata da sopravvenuta legge-quadro statale
- Reiezione.
Leggi la massima
Riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 13, sesto comma, legge Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, secondo cui ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione di autolinee (nella fattispecie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46, d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, il parere, "ove non sia pervenuto, si intende favorevole", va respinta la eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza opposta dalla difesa della Regione. In base alla motivazione, non implausibile addotta, in proposito dal giudice 'a quo', deve infatti escludersi che la norma regionale impugnata possa considerarsi abrogata dalla legge quadro per i trasporti locali 10 aprile 1981, n. 151, mentre va ricordato che comunque - come la Corte ha di recente affermato - nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati. - Sulla insindacabilità, da parte della Corte costituzionale, del giudizio di rilevanza espresso dal giudice remittente, quando appaia sorretto da "motivazione non implausibile", v. 'ex plurimis', S. nn. 79/1994, 238/1993, 103/1993 e 436/1992. Sulla necessità, per esigenze di certezza del diritto, di dichiarare la illegittimità costituzionale di norme di leggi regionali, di cui debba riconoscersi il contrasto con i parametri invocati, quando risulti dubbia la eccepita avvenuta abrogazione delle stesse ad opera di leggi-quadro statali, v. S. n. 153/1995. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 13, comma 6, legge regionale Campania 26 maggio 1975, n. 40
Parametri
Massima n. 22268
- Regione campania
- Trasporti
- Provvedimenti regionali di concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto di competenza statale
- Necessità, a norma della legge statale, per il rilascio della concessione, del parere del ministero dei trasporti
- Previsione, in legge regionale, che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere, ove non pervenuto, si intende favorevole
- Violazione del principio per cui spetta allo stato stabilire le modalità con cui il parere di un proprio organo debba considerarsi espresso
- Conseguente eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale
- Illegittimità costituzionale
- Possibilità, per la regione, in caso di prolungata inerzia dell'organo statale nella emissione del parere, di porvi rimedio sollevando un conflitto di attribuzione.
Leggi la massima
L'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, col disporre che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione (nella specie: autolinea Napoli-Foggia) che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti previsto dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - articolo da considerarsi vigente, in quanto ordinato alla tutela di un interesse ultraregionle, anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - il parere "ove non pervenuto, si intende favorevole", incide su una materia di competenza dello Stato, spettando senza dubbio a questo di stabilire le modalità con le quali il parere di un suo organo debba intendersi espresso. Né varrebbe addurre a giustificazione l'esigenza di consentire alla regione di mettersi in condizione di esercitare le proprie funzioni in materia nell'ipotesi di prolungata inerzia del Ministero, giacché, qualora ciò dovesse accadere, la Regione ben potrebbe avvalersi, per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione. Pertanto, il citato art. 13, sesto comma, della legge regionale, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 13, comma 6, legge regionale Campania 26 maggio 1975, n. 40
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto (recte: sesto) comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Ditta Marino Michele contro la Regione Campania ed altra, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e della Ditta Marino Michele;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Vittorio Zammit per la Ditta Marino Michele e Tommaso M. Monti per la Regione Campania;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di provvedimenti della Regione Campania relativi alla concessione dell'autolinea Napoli-Foggia, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. prima- ter, con ordinanza del 27 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee), che, per l'istituzione da parte della regione di autolinee di interesse comunale o ultracomunale interferenti con gli impianti fissi ferroviari gestiti o concessi dallo Stato, avrebbe trasformato il previsto parere del Ministero dei trasporti (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) in una forma di silenzio-assenso.
Si sostiene nell'ordinanza che, nonostante il trasferimento delle funzioni alle regioni operato con il d.P.R. n. 5 del 1972, sarebbe stato mantenuto il previsto parere a tutela di un interesse "ultraregionale, quale è quello della salvaguardia dei trasporti statali", mentre la norma regionale, lungi dal recare una disciplina meramente procedurale, sostituirebbe integralmente, anche nel suo contenuto sostanziale, la norma statale (art. 46, ultimo comma, cit.), così violando i limiti costituzionali posti all'autonomia regionale. Né alcun rilievo potrebbe avere la successiva legge-quadro in materia di trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981, n. 151), in quanto "inidonea ad abrogare la norma regionale".
punto 2
Si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente nel giudizio a quo, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
Nella memoria di udienza precisa che l'art. 4, comma 4, della legge-quadro n. 151 del 1981 ha mantenuto in vigore le norme di cui al capo I della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni - fra le quali l'art. 2, ultimo comma, come modificato dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - "fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo comma"; ma la legge regionale n. 40 del 1975, ora impugnata, poiché è precedente alla citata legge-quadro, non può escludere l'applicazione di quella legislazione statale opportunamente richiamata, potendo a ciò la regione provvedere soltanto con una futura legge regionale "da emanarsi in attuazione della legge-quadro .. e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Ne deriva che la norma regionale denunciata sarebbe ormai abrogata dalla nuova legge statale di principio; onde, in via preliminare, l'irrilevanza della questione. Nel merito, richiama precedenti pronunzie costituzionali e di giudici amministrativi e conclude, in via subordinata, per l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
punto 3
È intervenuta la Regione Campania sostenendo, invece, che la legge-quadro n. 151 del 1981 (art. 4, comma 4) cit. avrebbe abrogato tutte le disposizioni statali precedenti - in un primo momento mantenute ferme dall'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, e tra queste anche l'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955 - mentre avrebbe ribadito l'esclusione dal trasferimento dei soli trasporti di competenza statale, senza fare più alcun riferimento ad un assenso del Ministero in caso di interferenza delle istituende autolinee regionali con linee ferroviarie e stradali, ritenendosi pacificamente la materia di competenza regionale e, per la Regione Campania, disciplinata dalla legge regionale n. 40 del 1975.
Considerato in diritto
punto 1
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto (recte: sesto) comma, della legge della Regione Campania n. 40 del 1975, il quale prevede che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione di autolinee che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti indicato nel quinto comma dello stesso articolo, il parere "ove .. non sia pervenuto, si intende favorevole".
Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata è in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione perché essa, "ben lungi dall'inserire nell'ordinamento regionale una regola procedimentale, sostituisce integralmente - anche nel suo contenuto sostanziale - la norma statale (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) con l'indubbia violazione dei limiti costituzionali dell'autonomia legislativa regionale".
punto 2
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, adombrata dalla difesa della parte privata, sotto il profilo della già avvenuta abrogazione della norma regionale impugnata per il sopravvenire della legge dello Stato n. 151 del 1981.
In proposito il giudice a quo ha motivato, in modo non implausibile, circa l'attuale vigenza di detta norma, e ciò è sufficiente ai fini del giudizio di rilevanza (v., ex plurimis, sentenze nn. 79 del 1994, 238 e 103 del 1993, 436 del 1992). Ciò non senza considerare che questa Corte ha di recente affermato (sentenza n. 153 del 1995) che, nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati.
punto 3
Nel merito la questione è fondata.
Anche se la difesa della Regione sembrerebbe adombrare la eventualità che il parere dell'organo statale non sia più richiesto dalla normativa vigente, l'ordinanza di rinvio muove dal presupposto della perdurante vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 che lo prevede e "che deve considerarsi mantenuto fermo anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (e non è contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in quanto intercorrente tra due capoluoghi di regione, insiste su un percorso interferente sul servizio ferroviario)". In base a tale premessa interpretativa deve ritenersi che la norma regionale denunciata viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché incide su di una materia di competenza dello Stato, spettando senza dubbio a questo di stabilire le modalità con le quali il parere di un suo organo debba intendersi espresso.
È appena il caso di considerare che la legge regionale in esame non può giustificarsi in vista dell'esigenza di consentire alla regione di essere messa in condizione di esercitare le proprie funzioni nella materia, nell'ipotesi di prolungata inerzia dell'organo dello Stato competente ad emettere il previsto parere. Qualora ciò dovesse accadere, la regione potrebbe difatti avvalersi, per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione certamente idoneo a rimuovere l'ostacolo che dovesse in tal modo essere frapposto ai fini di quell'esercizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze