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Sez. 3, Sentenza n. 1147 del 04/02/1992 (Rv. 475549 - 01)

Responsabilità civile - Denunce infondate | False notizie circa la presenza di sostanze nocive in un prodotto alimentare - Divulgazione nel corso di una trasmissione televisiva - Sequestro del prodotto da parte del giudice penale - Pregiudizi subiti dall'impresa produttrice - Responsabilità risarcitoria del giornalista e dell'ente datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Esclusione del danno conseguente al sequestro.
Stato
decisa il 1992-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475549-01

Responsabilità civile - Denunce infondate

Con riguardo ai pregiudizi subiti dall'impresa produttrice, in dipendenza della divulgazione, nel corso di una trasmissione televisiva, di false notizie circa la presenza di sostanze nocive in un determinato prodotto alimentare, nonché in dipendenza del successivo provvedimento di sequestro di tale prodotto reso dal giudice penale, la responsabilità risarcitoria del giornalista conduttore di detta trasmissione, e con lui dell'ente datore di lavoro, sussiste limitatamente al danno casualmente ricollegabile a quella divulgazione, con esclusione del danno conseguente al provvedimento di sequestro, tenendo conto che quest'ultimo si traduce in un'iniziativa pubblicistica, la quale assorbe il comportamento del denunciante, e che, inoltre, l'art. 2055 cod. civ., in tema di responsabilità solidale di più soggetti, trova applicazione nel caso di unico danno determinato da atti o fatti diversi, di modo che non opera rispetto a danni distinti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)