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Sez. F, Sentenza n. 34558 del 25/07/2003 Cc. (dep. 20/08/2003) Rv. 226760 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Reato di false comunicazioni sociali in danno di soci o creditori (art. 2622 cod. civ.) - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - Estensione della procedibilità a querela di parte nel caso di concorso formale - Concorso con il reato di truffa - Procedibilità a querela - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226760-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, l'estensione della procedibilità a querela, secondo quanto prevsto dall'art. 2622, comma secondo, cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 1 del D.L.gs 11 aprile 2002, n. 61) anche al caso in cui "il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee", presuppone che si versi in ipotesi di concorso formale, e cioè che la medesima azione che integra gli estremi della condotta prevista dal citato art. 2622 configuri anche una diversa fattispecie prevista da altra norma incriminatrice, nella quale l'esistenza di un danno a soggetti diversi dai soci e dai creditori costituisca circostanza aggravante e non un elemento costitutivo del reato cui si estende la procedibilità a querela. Il che non si verifica nel caso del reato di truffa, nel quale la sussistenza dell'altrui danno non rappresenta un'aggravante ma è uno degli elementi costitutivi del reato, assente invece nella fattispecie delle false comunicazioni sociali (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto perseguibile, pur in assenza di querela, il reato di truffa in danno alla Federazione italiana gioco calcio contestato, unitamente a quello di cui all'art. 2622 c.c. - per il quale è stata invece dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela - al presidente di una società calcistica, in relazione all'indebita percezione, sulla base dei dati di bilancio, del contributo federale alla suddetta società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2622 com. 2, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)