Sez. 3, Sentenza n. 12629 del 11/11/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146892 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - RICORSO PORTATO IN PUBBLICA UDIENZA PER AUTONOMA DECISIONE DELL'UFFICIO - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - RICORSO PORTATO IN PUBBLICA UDIENZA PER AUTONOMA DECISIONE DELL'UFFICIO - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE.*
Quando il ricorso sia dichiarato inammissibile non deve essere inflitto al ricorrente la sanzione pecuniaria del versamento di una somma a favore della cassa delle ammende se tale declaratoria poteva essere pronunciata in camera di consiglio ai sensi dell'art 531 cod proc pen in difetto della formale istanza di discussione, del ricorso in pubblica udienza. (Conf mass n 127566).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)